Sempre più droni in città, ora il volo si misura in rischio ( e in peso)

Una notizia circolata in queste ultime settimane definiva la cittadina di Logan – vicino a Brisbane, sulla costa orientale dell’Australia – come “capitale mondiale della consegna a domicilio via drone”. Da un paio di anni, in effetti, il servizio è attivo per i circa 300mila abitanti dell’area. A effettuarlo con i propri velivoli automatizzati è la Wing, società lanciata nel 2019 facente parte del gruppo Alphabet (la holding di Google) e che sta per raggiungere le 100mila consegne complessive. Il drone di Wing ha un metro di apertura alare, ha una capacità di trasporto di 1,2 chilogrammi e una velocità di 104,4 chilometri orari a 45 metri d’altezza per una distanza percorribile di 20 chilometri. Quando è giunto a destinazione dopo essere sceso a sette metri d’altezza, fa calare dolcemente l’ordine tramite un cavo. Quello delle consegne a domicilio di merci (tra cui anche medicine e materiale sanitario) è uno dei molteplici utilizzi civili del drone – nome ormai di uso comune per identificare i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (Sapr) – insieme alle riprese video, all’uso per i cantieri, per il controllo di grandi campi coltivati, servizio di sicurezza nelle fabbriche oppure le operazioni di prevenzione e intervento in emergenza incendi.

IL TEMA

Si tratta di uno scenario in grande fermento, che però ha bisogno di regolamentazioni specifiche, ed è evidente che quelle australiane siano molto flessibili. In Italia dal 31 dicembre 2020 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo per l’utilizzo di droni, che introduce significativi cambiamenti sui doveri di chi possiede e vuole utilizzare un drone, abolendo la distinzione tra uso ricreativo e professionale, ma anche allargando l’area di operatività negli scenari d’uso a basso rischio. La passata regolamentazione distingueva principalmente il tipo di uso – ludico e professionale – mentre da ora in poi l’utilizzo dei droni verrà classificato unicamente in base al fattore di rischio e alla classe del velivolo, la cui definizione avviene in prima misura in base al peso. La stragrande maggioranza degli utilizzi ricreativi rientra nella nuova categoria Open, che prevede tre sottocategorie definite, ognuna con le sue restrizioni all’operatività e alla classe del velivolo impiegabile, ma per le quali non è richiesta un’autorizzazione specifica per far volare il proprio drone. Questo significa che per le operazioni a basso rischio, sarà finalmente possibile far volare alcuni droni anche nelle aree urbane, chiaramente rispettando le regole sugli spazi aerei, che continueranno a essere definiti e presidiati dagli enti nazionali. Le regole riguardano mantenimento della distanza di sicurezza dalle persone e rispetto del divieto assoluto di sorvolo degli assembramenti di persone, la quota massima di 120 metri della superficie, il divieto di trasporto di merci pericolose.

LA REGISTRAZIONE

 L’altra novità riguarda l’immatricolazione: per droni di peso a terra inferiore ai 250 grammi non sarà obbligatorio avere un attestato di competenza o immatricolare se stessi e il drone, operazione che in Italia va fatta in via esclusiva sulla piattaforma D-Flight. Se però il drone ha una fotocamera o un microfono, e dal momento che è in grado di rilevare dati personali, anche se è sotto i 250 grammi, allora il drone e il suo pilota dovranno essere registrati sul portale D-Flight, per ottenere il QR code univoco da applicare sul velivolo. Sopra i 250 grammi è sempre obbligatoria la registrazione su D-Flight. Come da normativa vigente, è inoltre sempre obbligatoria la sottoscrizione di un’assicurazione per la responsabilità civile, indipendentemente dalla classe del velivolo, anche su suolo privato.

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